SERIE B 2021/2022
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Re: SERIE B 2021/2022
E basta maviti siccatu cu sta storia du ricorso. Piuttosto parliamo della telefonata che Guarascio ha ricevuto da parte del presidente dell'Hellas Verona il quale si è reso disponibile ad offrire in prestito due suoi giocatori. Chissà perchè tanta generosità?
CA TI VO CADA A LINGUA QUANNU LICCHI U cul* A GUARASCIU!
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Re: SERIE B 2021/2022
metti linkdente di lupo ha scritto: venerdì 16 luglio 2021, 22:23 E basta maviti siccatu cu sta storia du ricorso. Piuttosto parliamo della telefonata che Guarascio ha ricevuto da parte del presidente dell'Hellas Verona il quale si è reso disponibile ad offrire in prestito due suoi giocatori. Chissà perchè tanta generosità?
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GUARASCIO MOLLA IL COSENZA CALCIO
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Re: SERIE B 2021/2022
Non ti seguo...esiste o no la rateizzazione? Si? È antecedente il 28? Si? E perché non l'hanno prodotta?Oberdan_80 ha scritto: venerdì 16 luglio 2021, 22:22 hai ripetuto quello che è scritto nelle motivazioni del consiglio federale ma le motivazioni sarebbero dovute essere altre, anche con la rateizzazione dovevano essere esclusi invece ora se la tirano fuori, ed a quanto pare una rateizzazione c'è davvero, questi potrebbero essere ammessi quanto su mbrazza a Maria a prescindere, il ricorso per loro è più semplice così se gli basta trovare un pezzo di carta che a quanto pare esiste davvero...
Non ci sto capendo più niente
Guarà, daspami sa bella capocchiaaaaa!!!
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Re: SERIE B 2021/2022
Non c' niente da capire, sono inadempienti, dovrei dire molto peggio ma per decoro... e saranno sbatuti fuori come si deve fare. Non c'è altro da aggiungere, piuttosto Guarà, movatiiiiiiiiiiiiiiiiiemmeadiddru ha scritto: venerdì 16 luglio 2021, 22:26 Non ti seguo...esiste o no la rateizzazione? Si? È antecedente il 28? Si? E perché non l'hanno prodotta?
Non ci sto capendo più niente
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Re: SERIE B 2021/2022
Tranquilli abbiamo un DS "ombra" che sta preparando la squadra.
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Re: SERIE B 2021/2022
Hai subito creato il caos nella pagina di quei 4 gatti del chievo... ahahaha mo ci cridanu puru ca chissi cridanu a tuttu, pensavanu di stare in attivo di bilancio, tra poco crederanno anche alla befana, tu cosi me li turbi... ahahahahahhadente di lupo ha scritto: venerdì 16 luglio 2021, 22:23 E basta maviti siccatu cu sta storia du ricorso. Piuttosto parliamo della telefonata che Guarascio ha ricevuto da parte del presidente dell'Hellas Verona il quale si è reso disponibile ad offrire in prestito due suoi giocatori. Chissà perchè tanta generosità?
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Re: SERIE B 2021/2022
Chiedo la cortesia ai commercialisti del forum di verificare quanto sto per scrivere .La conclusione che traggo è che, certamente almeno per l'Iva 2019, il Chievo non può essere in regola con il Fisco.
Dalle motivazioni dell’esclusione dei veneti in calce riportate, e con riferimento all’ IVA 2019, segnalo che la Federazione ha scritto qualcosa di molto impreciso: cioè che ci fosse, al pari del periodo 2014-2018, una rateazione ai sensi dell’art 19 DPR 602/1973 (poi anche questa decaduta);
La successione degli eventi deve essere:
1) Controllo della dichiarazione IVA 2019 esercitato da parte dell’A.d.E a partire almeno da luglio 2020 ;
2) Emissione e notifica da parte della stessa della c.d. comunicazione di irregolarità a seguito del riscontro di mancati pagamenti;
3) Rateazione chiesta dal Chievo all’Agenzia delle Entrate a norma dell’art 2 D.lgs 158 del 2015 che prevede, semplificando, pagamenti trimestrali per un massimo di 20 rate (Il mancato pagamento della prima rata o di due consecutive, produce irrimediabilmente la decadenza dalla rateazione); La rateazione è un diritto del contribuente;
4) L’AdE riscontrata la decadenza dal beneficio della rateazione (passano alcuni mesi) iscrive a ruolo, cioè incarica Equitalia, con poteri di esecuzione coattiva, di riscuotere il "residuo" debito con sanzioni maggiorate (l’Agenzia delle Entrate d’ora in poi si disinteressa della riscossione salvo il caso in cui, per enormi debiti tributari, il debitore non chieda successivamente una transazione)
5) Una volta notificata la cartella di pagamento da parte di Equitalia, il debitore può chiedere la rateazione ai sensi dell’art 19 Dpr 602/1973, massimo 72 rate (non è un diritto pretendere la rateazione);
La Federazione fa confusione tra rateazione concessa dell’AdE e rateazione di Equitalia e passa dall’una all’altra, come se fosse la stessa minestra.
Ma fa capire che, per il periodo 2014-2018, Il Chievo, in data 28/6/21, si fosse “autodeterminato” una rateazione con Equitalia ai sensi art 19 Dpr 601/1973; mentre per l’iva 2019, la società gialloblù sembrerebbe aver pagato delle precedenti rate, relative alla rateazione concessa da AdE (art 2Dlgs 158/2015, rateazione però oramai decaduta quindi non più ripristinabile).
Ciò posto, se ci fosse stato anche per il 2019, una cartella di pagamento notificata, perché il Chievo non l’ha trattata come i debiti 2014/2018 autodeterminando (tanto per usare il termine della federazione) una rateazione ?
Quindi, ammesso che la rateazione del debito 2014/2018 sia in regola, concludo che per l’Iva 2019 è certamente non in regola, perché pur volendo, il Chievo non poteva ancora avvalersi dell’art 19 Dpr 601/1973 in quanto non era stata notificata la cartella di pagamento a causa delle sospensioni nelle notifiche da parte di Equitalia
Peraltro, confondendo le due suddette tipologie di rateazione, si arriva ad una diabolica conclusione: per l’Iva 2019, il debitore (Chievo) che non rispetta la rateazione con l’AdE (Dlgs 158/15) diventa, pochi mesi dopo e per lo stesso debito, in regola con il Fisco, chiedendo ed ottenendo da Equitalia la rateazione da un minimo di due a un massimo di 72 rate.
Per me, in conclusione, per l’Iva 2019, Il Chievo non può mai essere considerato in regola perché, stante ancora la mancata notifica della cartella di pagamento, ancora non poteva avvalersi dell'art 19 che peraltro, come detto, non prevede un diritto per il contribuente ad avere la rateazione ma solo la possibilità di chiederla ( la mancata notifica della cartella di pagamento, data la sospensione delle attività di riscossione di Equitalia a causa del Covid, date le motivazioni della Federazione ed il comportamento del Chievo la considero scontata).
Grazie dell'attenzione.
Estratto dalle motivazioni della Federazione
Per doverosa completezza si segnala che, per quanto riguarda l’Iva dovuta per i periodi d’imposta 2014-2018 - pur avendo la società presentato una istanza di rateazione (articolata su 72 rate) ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 allo spirare del termine prescritto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il menzionato 28 giugno 2021) pur avendo corrisposto una rata determinata nel proprio quantum in autonomia – il competente Agente della Riscossione non ha in realtà ancora riscontrato in alcun modo tale istanza né ha trasmesso il rituale piano di ammortamento. Di talché, al 28 giugno 2021, i menzionati debiti erariali non possono essere considerati oggetto di un rituale adempimento rateale tale da permettere di affermare la tempestività dei pertinenti obblighi di pagamento.
Del pari ed ugualmente per completezza si segnala che, per quanto concerne il menzionato debito Iva 2019 – pur avendo la società provveduto a corrispondere alla data del 28 giugno 2021 le rate scadute ed in precedenza non tempestivamente corrisposte a fronte di una rateazione in itinere (ndr rateazione Dlg 158/2015)– l’intervenuta decadenza della procedura già esperita ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 rende dovuto il relativo debito tributario nella propria interezza. Il che impedisce di considerare la posizione della società regolare in relazione ai pertinenti obblighi di pagamento.
Dalle motivazioni dell’esclusione dei veneti in calce riportate, e con riferimento all’ IVA 2019, segnalo che la Federazione ha scritto qualcosa di molto impreciso: cioè che ci fosse, al pari del periodo 2014-2018, una rateazione ai sensi dell’art 19 DPR 602/1973 (poi anche questa decaduta);
La successione degli eventi deve essere:
1) Controllo della dichiarazione IVA 2019 esercitato da parte dell’A.d.E a partire almeno da luglio 2020 ;
2) Emissione e notifica da parte della stessa della c.d. comunicazione di irregolarità a seguito del riscontro di mancati pagamenti;
3) Rateazione chiesta dal Chievo all’Agenzia delle Entrate a norma dell’art 2 D.lgs 158 del 2015 che prevede, semplificando, pagamenti trimestrali per un massimo di 20 rate (Il mancato pagamento della prima rata o di due consecutive, produce irrimediabilmente la decadenza dalla rateazione); La rateazione è un diritto del contribuente;
4) L’AdE riscontrata la decadenza dal beneficio della rateazione (passano alcuni mesi) iscrive a ruolo, cioè incarica Equitalia, con poteri di esecuzione coattiva, di riscuotere il "residuo" debito con sanzioni maggiorate (l’Agenzia delle Entrate d’ora in poi si disinteressa della riscossione salvo il caso in cui, per enormi debiti tributari, il debitore non chieda successivamente una transazione)
5) Una volta notificata la cartella di pagamento da parte di Equitalia, il debitore può chiedere la rateazione ai sensi dell’art 19 Dpr 602/1973, massimo 72 rate (non è un diritto pretendere la rateazione);
La Federazione fa confusione tra rateazione concessa dell’AdE e rateazione di Equitalia e passa dall’una all’altra, come se fosse la stessa minestra.
Ma fa capire che, per il periodo 2014-2018, Il Chievo, in data 28/6/21, si fosse “autodeterminato” una rateazione con Equitalia ai sensi art 19 Dpr 601/1973; mentre per l’iva 2019, la società gialloblù sembrerebbe aver pagato delle precedenti rate, relative alla rateazione concessa da AdE (art 2Dlgs 158/2015, rateazione però oramai decaduta quindi non più ripristinabile).
Ciò posto, se ci fosse stato anche per il 2019, una cartella di pagamento notificata, perché il Chievo non l’ha trattata come i debiti 2014/2018 autodeterminando (tanto per usare il termine della federazione) una rateazione ?
Quindi, ammesso che la rateazione del debito 2014/2018 sia in regola, concludo che per l’Iva 2019 è certamente non in regola, perché pur volendo, il Chievo non poteva ancora avvalersi dell’art 19 Dpr 601/1973 in quanto non era stata notificata la cartella di pagamento a causa delle sospensioni nelle notifiche da parte di Equitalia
Peraltro, confondendo le due suddette tipologie di rateazione, si arriva ad una diabolica conclusione: per l’Iva 2019, il debitore (Chievo) che non rispetta la rateazione con l’AdE (Dlgs 158/15) diventa, pochi mesi dopo e per lo stesso debito, in regola con il Fisco, chiedendo ed ottenendo da Equitalia la rateazione da un minimo di due a un massimo di 72 rate.
Per me, in conclusione, per l’Iva 2019, Il Chievo non può mai essere considerato in regola perché, stante ancora la mancata notifica della cartella di pagamento, ancora non poteva avvalersi dell'art 19 che peraltro, come detto, non prevede un diritto per il contribuente ad avere la rateazione ma solo la possibilità di chiederla ( la mancata notifica della cartella di pagamento, data la sospensione delle attività di riscossione di Equitalia a causa del Covid, date le motivazioni della Federazione ed il comportamento del Chievo la considero scontata).
Grazie dell'attenzione.
Estratto dalle motivazioni della Federazione
Per doverosa completezza si segnala che, per quanto riguarda l’Iva dovuta per i periodi d’imposta 2014-2018 - pur avendo la società presentato una istanza di rateazione (articolata su 72 rate) ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 allo spirare del termine prescritto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il menzionato 28 giugno 2021) pur avendo corrisposto una rata determinata nel proprio quantum in autonomia – il competente Agente della Riscossione non ha in realtà ancora riscontrato in alcun modo tale istanza né ha trasmesso il rituale piano di ammortamento. Di talché, al 28 giugno 2021, i menzionati debiti erariali non possono essere considerati oggetto di un rituale adempimento rateale tale da permettere di affermare la tempestività dei pertinenti obblighi di pagamento.
Del pari ed ugualmente per completezza si segnala che, per quanto concerne il menzionato debito Iva 2019 – pur avendo la società provveduto a corrispondere alla data del 28 giugno 2021 le rate scadute ed in precedenza non tempestivamente corrisposte a fronte di una rateazione in itinere (ndr rateazione Dlg 158/2015)– l’intervenuta decadenza della procedura già esperita ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 rende dovuto il relativo debito tributario nella propria interezza. Il che impedisce di considerare la posizione della società regolare in relazione ai pertinenti obblighi di pagamento.
Ultima modifica di frank ockk il venerdì 16 luglio 2021, 22:43, modificato 1 volta in totale.
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Re: SERIE B 2021/2022
Continuiamo a farci del male, ma tanto è tutto già scritto, è serie B... e beveteci su, jamu lupiiii
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Re: SERIE B 2021/2022
Da quel che ho potuto capire il ricorso del Chievo si baserà principalmente sull art 7 del decreto 157/2020.
Art. 7 Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione
In vigore dal 30/11/2020 al 25/12/2020
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive»;
b) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: «1-quater 1.
Non puo' in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e' documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.
4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.
6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute.».
Art. 7 Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione
In vigore dal 30/11/2020 al 25/12/2020
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive»;
b) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: «1-quater 1.
Non puo' in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e' documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.
4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.
6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute.».
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Re: SERIE B 2021/2022
Se era così lo presentavano tranquillamente il 28 Giugno...sasa69 ha scritto: venerdì 16 luglio 2021, 21:11 Ho il sentore che a verona ci scappi qualche falso ideologico da parte di ae
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Re: SERIE B 2021/2022
Sì, però, per l'Iva 2019, secondo me, leggendo le motivazioni della Federazione da cui si evince il comportamento del Chievo, la cartella di pagamento ancora non era stata notificata oppure addirittura non era " a ruolo" il debito. Quindi, almeno, per l'iva 2019 non poteva avvalersi dell'art 19 che, conferisce il diritto di chiedere non di avere una rateazione.giu84 ha scritto: venerdì 16 luglio 2021, 22:46 Da quel che ho potuto capire il ricorso del Chievo si baserà principalmente sull art 7 del decreto 157/2020.
Art. 7 Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione
In vigore dal 30/11/2020 al 25/12/2020
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive»;
b) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: «1-quater 1.
Non puo' in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e' documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.
4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.
6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute.».
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- giu84 (venerdì 16 luglio 2021, 23:02)
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Re: SERIE B 2021/2022
Ma infatti, mò si fanno buttare fuori 2 volte se avevano il documento dovevano presentarlo... la verità è che un tenanu nenti... sulu debiti, e debiti e debitiBia ha scritto: venerdì 16 luglio 2021, 22:51 Se era così lo presentavano tranquillamente il 28 Giugno...
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Re: SERIE B 2021/2022
Beveteci su...
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- lupuinnamorato (venerdì 16 luglio 2021, 23:12)
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CA TI VO CADA A LINGUA QUANNU LICCHI U cul* A GUARASCIU!
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Re: SERIE B 2021/2022
E devo ripetere cosa, se no?Oberdan_80 ha scritto: venerdì 16 luglio 2021, 22:22 hai ripetuto quello che è scritto nelle motivazioni del consiglio federale ma le motivazioni sarebbero dovute essere altre, anche con la rateizzazione dovevano essere esclusi invece ora se la tirano fuori, ed a quanto pare una rateizzazione c'è davvero, questi potrebbero essere ammessi quanto su mbrazza a Maria a prescindere, il ricorso per loro è più semplice così se gli basta trovare un pezzo di carta che a quanto pare esiste davvero...
Più del consiglio federale che vogliamo?
Ma come c'è la rateizzazione? Adduv'é??? Quando la tirano fuori??? Dovevano farlo il 28 giugno, mò si possono attaccare. Il consiglio federale dice che c'è stocazzo e mò ci sarebbe la rateizzazione?
Ma cosa esiste davvero? Su Marte?
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Re: SERIE B 2021/2022
Per l'ennesima volta,
LA RATEIZZAZIONE (recte, l'accordo in tal senso con l'agenzia delle entrate) DOVEVA ESSERE PRODOTTA ENTRO IL 28 GIUGNO.
Non esisteva all'epoca, non esiste manco oggi, e pure esistesse e la producessero davanti al collegio IL TERMINE PERENTORIO PER DEPOSITARLA È SCADUTO DA QUASI TRE SETTIMANE
LA RATEIZZAZIONE (recte, l'accordo in tal senso con l'agenzia delle entrate) DOVEVA ESSERE PRODOTTA ENTRO IL 28 GIUGNO.
Non esisteva all'epoca, non esiste manco oggi, e pure esistesse e la producessero davanti al collegio IL TERMINE PERENTORIO PER DEPOSITARLA È SCADUTO DA QUASI TRE SETTIMANE
Maschio bianco europeo etero