SERIE BKT 2019/20
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Re: SERIE BKT 2019/20
Ce ne stiamo andando con la musica di Marano...
Guarà, daspami sa bella capocchiaaaaa!!!
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Re: SERIE BKT 2019/20
Che mito! La mia causa da praticante è stata quella x squadra fallita cui era stata illegittimamente revocata l'affiliazione cn svincolo dei calciatori, x recuperare dinanzi al go (previa disapplicazione dell'atto illegittimo e del regolamento federale..allora nn c'era risarcibile.interessi legittimi e competenza del ga in materia risarcitoria) il valore dei calciatori svincolatisi..fu interessantissima.parliamo di circa 25 anni fa..Minaccia ha scritto: mercoledì 13 maggio 2020, 14:39Eh, lo ricordo. Come ancora troppo pochi sanno, io proprio sulla 280/2003 scrissi la tesi in diritto amministrativo, e in generale sui rapporti tra giustizia sportiva e giustizia amministrativa. Era una cosa proprio di quel periodo e colsi la palla al balzo (chi avrebbe mai detto che poi professionalmente sarei diventato un penalista carcerario?). Ricordo bene che in quei giorni la federazione e i politici che appoggiavano Carraro parlavano con disprezzo e sarcasmo, sui giornali, di "società che si facevano fare le sentenzine su ordinazione dai Tar sotto casa". Frasi scandalose che riporto testualmente.vurpilu ha scritto: mercoledì 13 maggio 2020, 14:31Quella competenza l'hanno messa xché ritenevano che i tar territoriali dessero sempre ragione alle squadre ricorrenti..ma si può spostare la competenza x queste ragioni?che rispetto hai dei tuoi giudici che tu stesso reputi parziali??mah..Minaccia ha scritto: mercoledì 13 maggio 2020, 14:20Proprio perché ha insiti poteri di annullamento. Se no non ci voleva il Tar Lazio per un mero risarcimento senza poter annullare un atto illegittimo. Bastavano i vari Tar regionali di ogni società.
Tifoso nacqui Izzator divenni.
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Re: SERIE BKT 2019/20
Già. Mi ricordo diverse controversie del genere negli anni 90, i vari Catania, Palermo e compagnia. Proprio per evitare quello si implorò e contemporaneamente si pretese, con ambiguità democristiana made in Carraro, la normativa della 280 che sanciva paletti di autonomia sportiva e competenza al Tar Lazio (forse persino giurisdizione). Per la gioia di quei lestofanti non c'era più il "tribunale sotto casa" che dava ragione alle società ricorrenti. Peccato per loro che già in quel 2003, al battesimo del fuoco, il Tar Lazio diede clamorosamente ragione al Cosenza, e se in quel momento storico ci si fosse trovata una società più forte anche politicamente ed economicamente più solida (altro che padre Fedele presidente...) noi fin da allora ci saremmo ritrovati in serie B. Del resto, contrariamente a quanto creduto da molti, nemmeno il consiglio di stato ci diede torto, ma non c'era più la forza di tornare al Tar a fare applicare la "prassi di riferimento", che in quel momento era il mantenimento della categoria (vedi casi Foggia e Monza) e non le due categorie inferiorivurpilu ha scritto: mercoledì 13 maggio 2020, 14:49Che mito! La mia causa da praticante è stata quella x squadra fallita cui era stata illegittimamente revocata l'affiliazione cn svincolo dei calciatori, x recuperare dinanzi al go (previa disapplicazione dell'atto illegittimo e del regolamento federale..allora nn c'era risarcibile.interessi legittimi e competenza del ga in materia risarcitoria) il valore dei calciatori svincolatisi..fu interessantissima.parliamo di circa 25 anni fa..Minaccia ha scritto: mercoledì 13 maggio 2020, 14:39Eh, lo ricordo. Come ancora troppo pochi sanno, io proprio sulla 280/2003 scrissi la tesi in diritto amministrativo, e in generale sui rapporti tra giustizia sportiva e giustizia amministrativa. Era una cosa proprio di quel periodo e colsi la palla al balzo (chi avrebbe mai detto che poi professionalmente sarei diventato un penalista carcerario?). Ricordo bene che in quei giorni la federazione e i politici che appoggiavano Carraro parlavano con disprezzo e sarcasmo, sui giornali, di "società che si facevano fare le sentenzine su ordinazione dai Tar sotto casa". Frasi scandalose che riporto testualmente.vurpilu ha scritto: mercoledì 13 maggio 2020, 14:31Quella competenza l'hanno messa xché ritenevano che i tar territoriali dessero sempre ragione alle squadre ricorrenti..ma si può spostare la competenza x queste ragioni?che rispetto hai dei tuoi giudici che tu stesso reputi parziali??mah..Minaccia ha scritto: mercoledì 13 maggio 2020, 14:20Proprio perché ha insiti poteri di annullamento. Se no non ci voleva il Tar Lazio per un mero risarcimento senza poter annullare un atto illegittimo. Bastavano i vari Tar regionali di ogni società.
Ora, se passasse questo scempio - addirittura leggi che col decreto si vorrebbe limitare TUTTO alla corte del CONI in un unico grado di giudizio inappellabile togliendo persino il ricorso al Tar -
si smentirebbe persino la legge 280. No, che dico? Si abrogherebbe. Non fa più comodo ai lestofanti, che sanno che il Tar farebbe a pezzi il loro provvedimento.
Bisogna lottare con tutte le forze per impedire questo scempio.
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Re: SERIE BKT 2019/20
In tutto ciò, vorrei entrare nella testa di guarascio per carpire i suoi pensieri in questo momento. Troverei qualcosa? [emoji55]
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Re: SERIE BKT 2019/20
Markol ha scritto: mercoledì 13 maggio 2020, 15:39 In tutto ciò, vorrei entrare nella testa di guarascio per carpire i suoi pensieri in questo momento. Troverei qualcosa? [emoji55]
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Re: SERIE BKT 2019/20
Ecco la bozza integrale. Avvocati del forum, illuminateci.
Art. 211-quater Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici 1. In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021. 2. Nelle more dell’adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3. 3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma,. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsi per il rito elettorale, di cui all’articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. Se prima dell’udienza è stato notificato e depositato un ricorso incidentale o un atto recante motivi aggiunti, la discussione della causa può essere rinviata di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell’udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell’udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteriae la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi. 4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dal presente comma, altrimenti riserva la decisione su tali domande all’udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell’udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. 5. L’appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Relazione illustrativa e tecnica La norma in esame ‒ in previsione dell’ingente mole di controversie che potrebbero scaturire dalle decisioni che le federazioni sportive nazionali saranno presumibilmente costrette ad adottare, a causa del “lockdown”, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021 ‒ si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell’ordinamento sportivo attraverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che possano contenere entro tempi certi la durata del predetto contenzioso. A questi fini, l’articolo si muove lungo due versanti: i) da un lato, prevedendo l’esclusione di ogni competenza degli organi di giustizia sportiva per le controversie in esame, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono tali questioni in unico grado; ii) dall’altro, introducendo un rito speciale accelerato per la definizione dei giudizi davanti al T.a.r. e Consiglio di Stato.
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Art. 211-quater Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici 1. In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021. 2. Nelle more dell’adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3. 3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma,. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsi per il rito elettorale, di cui all’articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. Se prima dell’udienza è stato notificato e depositato un ricorso incidentale o un atto recante motivi aggiunti, la discussione della causa può essere rinviata di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell’udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell’udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteriae la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi. 4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dal presente comma, altrimenti riserva la decisione su tali domande all’udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell’udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. 5. L’appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Relazione illustrativa e tecnica La norma in esame ‒ in previsione dell’ingente mole di controversie che potrebbero scaturire dalle decisioni che le federazioni sportive nazionali saranno presumibilmente costrette ad adottare, a causa del “lockdown”, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021 ‒ si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell’ordinamento sportivo attraverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che possano contenere entro tempi certi la durata del predetto contenzioso. A questi fini, l’articolo si muove lungo due versanti: i) da un lato, prevedendo l’esclusione di ogni competenza degli organi di giustizia sportiva per le controversie in esame, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono tali questioni in unico grado; ii) dall’altro, introducendo un rito speciale accelerato per la definizione dei giudizi davanti al T.a.r. e Consiglio di Stato.
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Re: SERIE BKT 2019/20
Praticamente la Figc può fare piovere & scampare, stabilire chi come quando e perché retrocede, assegnare lo scudetto al Catanzaro, stabilire che l'anno prossimo in serie B possono esserci dodici squadre, eccetera. Avverso questa follia spariscono tutti i gradi interni di giustizia sportiva e c'è un solo grado davanti al collegio di garanzia del CONI. Qui viene il bello, se il collegio non fa in tempo a decidere entro quindici giorni dal ricorso (e il rischio è concreto perché se c'è qualche intervento di terzi si può rinviare l'udienza fino a sette giorni dopo la prima fissazione) il ricorso è respinto, anche se il sedicesimo giorno si arriva a sentenza favorevole per la società ricorrente(!!!). Dovrei piangere ma rido per tanta mancanza di pudore.
Lo riscrivo perché forse non si è capito: se il collegio sentenzia che hai ragione e devono riammetterti in B, ma la sentenza per i tempi strettissimi arriva scaduti i quindici giorni dal ricorso, fosse pure il sedicesimo giorno, tu hai perso lo stesso. C'è scritto esattamente così.
Contro la sentenza sfavorevole del collegio o contro il silenzio rigetto (chi ha scritto questa bozza ignora il principio che vieta la denegata giustizia) c'è il classico ricorso al Tar ed eventualmente consiglio di stato, sempre in tempi molto contingentati. Li davanti a giudici veri e si spera terzi e imparziali finalmente forse si comincerà a intravedere la giustizia.
PS dimenticavo... Il Tar ora potrebbe decidere sulle domande cautelari solo davanti al rischio ci un pregiudizio irreparabile... rischio che per definizione in questi casi non esiste mai perché l'interesse di una o alcune società calcistiche a non vedersi danneggiate dal fatto compiuto davanti all'inizio dei campionati non è giudicato meritevole di tutela rispetto all'interesse del sistema nel suo complesso ad andare intanto avanti.
Tradotto, se prima il Tar poteva o non poteva concedere la sospensiva in sede cautelare, qui in pratica non si può nemmeno andarci, in sede cautelare, e si deve per forza aspettare la sentenza collegiale di merito
Lo riscrivo perché forse non si è capito: se il collegio sentenzia che hai ragione e devono riammetterti in B, ma la sentenza per i tempi strettissimi arriva scaduti i quindici giorni dal ricorso, fosse pure il sedicesimo giorno, tu hai perso lo stesso. C'è scritto esattamente così.
Contro la sentenza sfavorevole del collegio o contro il silenzio rigetto (chi ha scritto questa bozza ignora il principio che vieta la denegata giustizia) c'è il classico ricorso al Tar ed eventualmente consiglio di stato, sempre in tempi molto contingentati. Li davanti a giudici veri e si spera terzi e imparziali finalmente forse si comincerà a intravedere la giustizia.
PS dimenticavo... Il Tar ora potrebbe decidere sulle domande cautelari solo davanti al rischio ci un pregiudizio irreparabile... rischio che per definizione in questi casi non esiste mai perché l'interesse di una o alcune società calcistiche a non vedersi danneggiate dal fatto compiuto davanti all'inizio dei campionati non è giudicato meritevole di tutela rispetto all'interesse del sistema nel suo complesso ad andare intanto avanti.
Tradotto, se prima il Tar poteva o non poteva concedere la sospensiva in sede cautelare, qui in pratica non si può nemmeno andarci, in sede cautelare, e si deve per forza aspettare la sentenza collegiale di merito
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Re: SERIE BKT 2019/20
In parole povere, una vergognosa cialtronata criminale partorita da farabutti spudorati in spregio delle più elementari norme del diritto.
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Re: SERIE BKT 2019/20
Io spero di avere letto e capito male. Tanto mi sembra fuori dal mondo questo progetto di decreto lunare che veramente sto pensando di essere scemo io ad aver capito così, restituisco la laurea, non può essere vero, sono io che non so più leggere una normativa. Aspetto il giudizio di vurpilu, car89 e gli altri
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Re: SERIE BKT 2019/20
A sto punto noi possiamo considerarci già in C insieme a cremonese Livorno e Trapani.. Poi il Trapani fallirà e si salva la cremonese..
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Re: SERIE BKT 2019/20
Se passa questa si fa durissima. Dovremmo trovare al Tar giudici coi controcoglionissimisiberian ha scritto: mercoledì 13 maggio 2020, 16:11 A sto punto noi possiamo considerarci già in C insieme a cremonese Livorno e Trapani.. Poi il Trapani fallirà e si salva la cremonese..
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Re: SERIE BKT 2019/20
Unica speranza che il campionato riprenda.. Seconda speranza che in A decidono di annullare le retrocessioni.. Se vogliamo essere realisti al 90% simu scisiMinaccia ha scritto: mercoledì 13 maggio 2020, 16:15Se passa questa si fa durissima. Dovremmo trovare al Tar giudici coi controcoglionissimisiberian ha scritto: mercoledì 13 maggio 2020, 16:11 A sto punto noi possiamo considerarci già in C insieme a cremonese Livorno e Trapani.. Poi il Trapani fallirà e si salva la cremonese..
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Re: SERIE BKT 2019/20
Vediamo intanto se Cellino e compagnia alzano la voce come sanno fare loro contro quella che per il momento è una bozza, siamo ancora in tempo.
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