SERIE B 2021/2022

Tutto ciò che riguarda i LUPI.
Avatar utente
Bia
Veterano
Veterano
Messaggi: 20676
Iscritto il: lunedì 1 settembre 2014, 11:35
Genere: Seleziona
Località: Un pò di qui, un pò di là...
Ha ringraziato: 1084 volte
Sei stato  ringraziato: 1744 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da Bia »

Lupo 72 ha scritto: mercoledì 28 luglio 2021, 0:24 Anche binda del cappero non parla di tar
Binda farebbe meglio a non parlare più dopo le figuracce raccolte con noi!
Questi utenti hanno ringraziato l'autore Bia
Lupo 72 (mercoledì 28 luglio 2021, 0:27) • lupuinnamorato (mercoledì 28 luglio 2021, 0:28)
Reputazione: 9.09%
Izzatore di professione :sord


QUESTO SITO È IN VENDITA. CONTATTACI ALLA MAIL COSENZAUNITED@GMAIL.COM
Brigata rossoblu
Veterano
Veterano
Messaggi: 13443
Iscritto il: giovedì 19 maggio 2011, 23:30
Genere: Seleziona
Ha ringraziato: 276 volte
Sei stato  ringraziato: 1204 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da Brigata rossoblu »

car89 ha scritto: mercoledì 28 luglio 2021, 0:14 Analizziamo i fatti:
- hanno espressamente dichiarato che c'è una vacanza di organico e che il Cosenza ha priorità: possiamo discutere se il Cosenza ha un diritto alla riammissione, un'aspettativa, un interesse legittimo, fatto sta che la procedura per la riammissione si è conclusa (ed è questa la differenza con il 2018);
- non hanno ratificato la sentenza del Coni e conseguentemente svincolato i tesserati del Chievo: evidentemente non ritengono sicura la decisione del Coni e attendono le motivazioni;
- non c'è alcuna possibilità che il TAR si pronunci NEL MERITO entro settembre;
- il TAR potrebbe, ma è da vedere se ci stiamo con i tempi, decidere in via cautelare il 3 agosto. A quel punto, se rigetta, il Cosenza deve essere per forza riammesso perché l'organico va colmato; se dovesse sospendere l'esecutività della sentenza del Coni si creerebbe il problema, perché i campionati devono iniziare e a quel punto il Cosenza reclamerebbe il proprio diritto a partecipare alla serie B e il Chievo dovrebbe bloccare l'inizio del torneo ma non ci riuscirebbe. Potrebbe tornare in corsa la B a 19 ma la differenza con il 2018 rende la strada molto difficile;
- se invece il TAR non calendarizza il 3 agosto la monocratica non c'è dubbio che il Cosenza deve essere riammesso.

A me sembra che tutte le strade portano al Cosenza in B e la Figc sta agendo soltanto con cautela per evitare una B a 21.

Certo se loro in un provvedimento (perché sono quelli che contano non le parole di Gravina e i comunicati stampa) scrivono che attendono il monocratico TAR, il Chievo poi potrebbe impugnare un'eventuale riammissione del Cosenza prima del monocratico, spero che a questo ci pensino bene.

Resta l'assurdità di un organo che delibera la mancata licenza e di fronte una sentenza che conferma la decisione precedentemente resa non ne fa conseguire alcun effetto.

A me fa paura il punto: il tar concede la sospensiva al Chievo. Non vorrei che in questo caso noi siamo fuori e loro partono a giocare. A quel punto se poi nel merito gli dovessero dare torto a settembre ottobre, i campionati sarebbero già iniziati
30 Giugno 2011: Torneremo...
16 Giugno 2018: Siamo tornati.
10 Maggio 2021: Eravamo tornati.
3 Agosto 2021: B simu torna.

19/07/2015
...LE BANDIERE NON MUOIONO MAI.
Markol
Veterano
Veterano
Messaggi: 16262
Iscritto il: domenica 29 maggio 2005, 21:10
Genere: Seleziona
Ha ringraziato: 18 volte
Sei stato  ringraziato: 1697 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da Markol »

Lupo 72 ha scritto:Anche binda del cappero non parla di tar
Come no? C'è il suo pezzo in prima pagina sulla gds online dove dice che la figc aspetta "giustamente" il tar.

Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk

car89
Veterano
Veterano
Messaggi: 3084
Iscritto il: lunedì 10 gennaio 2011, 18:28
Genere: Seleziona
Ha ringraziato: 326 volte
Sei stato  ringraziato: 759 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da car89 »

Ma ve le ricordate le parole di Gravina e Balata dopo il consiglio che ha escluso il Chievo? Uno parlava di problema di interpretazioni di norme, l'altro diceva vediamo c'è stato un problema boh vediamo il Coni.
E il comunicato stampa si limitava a dire "respinto il ricorso del Chievo.
Poi il provvedimento, che non lo scrivono loro, lo conosciamo.

E' quello che fa fede e dobbiamo vedere cosa scrivono.
Perché state sicuri che Gravina del Chievo e del Cosenza se ne frega il giusto.
lupuinnamorato
Messaggi: 1190
Iscritto il: domenica 7 luglio 2013, 20:53
Genere: Seleziona
Ha ringraziato: 112 volte
Sei stato  ringraziato: 46 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da lupuinnamorato »

lupocosentino ha scritto: mercoledì 28 luglio 2021, 0:15 Beh non avevo visto ancora il video.. le sue parole mi sembrano chiare..noi siamo riammessi ,aspettano le motivazioni entro il 2 per riammetterci, non parla di tar
E' dalle 5 che vi dico che era cosi e voi duri...
Resta da capire PERCHè lo abbia fatto perchè non c'era necessità di aspettare 5 giorni... il tar come cacchio fa a distruggere tutto in 5 giorni, se poi, attenzione, il chievo il ricorso non lo può fare fino a che non motiva il coni, quindi se rispetta ciò che ha detto PUBBLICAMENTE a tutta Italia, il 2 mai e poi mai ci può essere di mezzo il tar perchè se l'1 mandano le comunicazioni, che è domenica o le mandano sabato 31... come fa entro lunedi ad esprimersi il tar ma non scherziamo... Mi sembra molto chiaro ma il maledetto di guarascio non fa scrivere neanche una riga, li mortacci sua!!!!!!!!
Markol
Veterano
Veterano
Messaggi: 16262
Iscritto il: domenica 29 maggio 2005, 21:10
Genere: Seleziona
Ha ringraziato: 18 volte
Sei stato  ringraziato: 1697 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da Markol »

Brigata rossoblu ha scritto:
A me fa paura il punto: il tar concede la sospensiva al Chievo. Non vorrei che in questo caso noi siamo fuori e loro partono a giocare. A quel punto se poi nel merito gli dovessero dare torto a settembre ottobre, i campionati sarebbero già iniziati
buttano dentro il Chievo solo per una sospensiva del TAR dopo che la giustizia sportiva l'ha già giudicato 3 volte? Possibile, ma sarebbe da prendere benzina e accendini e dare fuoco alla sede della figc.

Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk

Avatar utente
Lupo 72
Veterano
Veterano
Messaggi: 8796
Iscritto il: martedì 19 giugno 2012, 10:29
Genere: Seleziona
Ha ringraziato: 776 volte
Sei stato  ringraziato: 241 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da Lupo 72 »

Markol ha scritto: mercoledì 28 luglio 2021, 0:25 Come no? C'è il suo pezzo in prima pagina sulla gds online dove dice che la figc aspetta "giustamente" il tar.

Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Ha rettificato. non appena lo trovo lo posto
GIGI MARULLA NEL CUORE!!! 28/08/2016 catanzaro - COSENZA 0-3
lupuinnamorato
Messaggi: 1190
Iscritto il: domenica 7 luglio 2013, 20:53
Genere: Seleziona
Ha ringraziato: 112 volte
Sei stato  ringraziato: 46 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da lupuinnamorato »

Markol ha scritto: mercoledì 28 luglio 2021, 0:15 Scusate, ma questo mica ha detto "il 2 procedo con i ripescaggi e stop" ha anche aggiunto che lui gli eventuali ricorsi al tar li attende purché non siano a fine mese, cioè, blocca ancora i ripescaggi, nonostante tre maledetti gradi di giudizio, purché non si arrivi a fine agosto. Questo è capace di dire che l'udienza del 17 agosto andrebbe benissimo, nel dubbio partono le prime 19 squadre...

Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Non lo dice, vogliamo video con audio perchè non lo ha detto, anzi mi risulta che abbia detto "non è che possiamo aspettare fine mese il tar.,.. come a dire, questi poi ci mettono un mese..." c'è stato già il coni che ha deciso... questo ha detto, poi postami l'audio e ne riparliamo, sempre resta il fatto che il comunicato è ambiguo sul tar.
Avatar utente
lupocosentino
Veterano
Veterano
Messaggi: 4841
Iscritto il: giovedì 20 settembre 2007, 15:50
Genere: Seleziona
Località: cusenza
Ha ringraziato: 33 volte
Sei stato  ringraziato: 331 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da lupocosentino »

Nel video fa nomi e cognomi , dice Chiaramente che aspetta le motivazioni del coni per dare la licenza di giocare in B al Cosenza...se poi si rimangia tutto non so più cosa caz* pensare
Questi utenti hanno ringraziato l'autore lupocosentino per il post:
lupuinnamorato (mercoledì 28 luglio 2021, 0:47)
Reputazione: 4.55%
Markol
Veterano
Veterano
Messaggi: 16262
Iscritto il: domenica 29 maggio 2005, 21:10
Genere: Seleziona
Ha ringraziato: 18 volte
Sei stato  ringraziato: 1697 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da Markol »

lupuinnamorato ha scritto: Non lo dice, vogliamo video con audio perchè non lo ha detto, anzi mi risulta che abbia detto "non è che possiamo aspettare fine mese il tar.,.. come a dire, questi poi ci mettono un mese..." c'è stato già il coni che ha deciso... questo ha detto, poi postami l'audio e ne riparliamo, sempre resta il fatto che il comunicato è ambiguo sul tar.
Non è ambiguo, fa proprio schifo! La figc non ha mai preso in considerazione i gradi di giustizia extra sportivi. Finito con il coni ha tirato sempre dritto, questa è la prima volta in assoluto e giustamente ci mettono in mezzo, ma se hai una M E R * * alla presidenza te lo meriti pure...

Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk

Avatar utente
Lupo 72
Veterano
Veterano
Messaggi: 8796
Iscritto il: martedì 19 giugno 2012, 10:29
Genere: Seleziona
Ha ringraziato: 776 volte
Sei stato  ringraziato: 241 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da Lupo 72 »

Markol ha scritto: mercoledì 28 luglio 2021, 0:25 Come no? C'è il suo pezzo in prima pagina sulla gds online dove dice che la figc aspetta "giustamente" il tar.

Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Immagine
GIGI MARULLA NEL CUORE!!! 28/08/2016 catanzaro - COSENZA 0-3
emmeadiddru
Veterano
Veterano
Messaggi: 6989
Iscritto il: venerdì 3 aprile 2015, 17:00
Genere: Seleziona
Ha ringraziato: 183 volte
Sei stato  ringraziato: 561 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da emmeadiddru »

lupocosentino ha scritto: mercoledì 28 luglio 2021, 0:33 Nel video fa nomi e cognomi , dice Chiaramente che aspetta le motivazioni del coni per dare la licenza di giocare in B al Cosenza...se poi si rimangia tutto non so più cosa caz* pensare
Quindi se affronto un processo e vengo condannato in primo grado con sentenza confermata in appello e in cassazione, per andare in carcere devo aspettare le motivazioni?
È tutta una macchinazione. Tra qualche giorno sapremo se a favore del Chievo o della B a 19
Guarà, daspami sa bella capocchiaaaaa!!! :Yahoo!:
Markol
Veterano
Veterano
Messaggi: 16262
Iscritto il: domenica 29 maggio 2005, 21:10
Genere: Seleziona
Ha ringraziato: 18 volte
Sei stato  ringraziato: 1697 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da Markol »

Lupo 72 ha scritto: Immagine
Poi valuterà come definire gli organici, ma che caz* deve valutare? Ci sono delle graduatorie delineate? Si! ci sono delle squadre escluse? Si! Stop, avrebbero dovuto procedere come da norme federali già oggi.

Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk

Questi utenti hanno ringraziato l'autore Markol per il post:
Lupo 72 (mercoledì 28 luglio 2021, 0:50)
Reputazione: 4.55%
Brigata rossoblu
Veterano
Veterano
Messaggi: 13443
Iscritto il: giovedì 19 maggio 2011, 23:30
Genere: Seleziona
Ha ringraziato: 276 volte
Sei stato  ringraziato: 1204 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da Brigata rossoblu »

Markol ha scritto: mercoledì 28 luglio 2021, 0:27 buttano dentro il Chievo solo per una sospensiva del TAR dopo che la giustizia sportiva l'ha già giudicato 3 volte? Possibile, ma sarebbe da prendere benzina e accendini e dare fuoco alla sede della figc.

Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Beh non ci dovrebbe nemmeno essere il rischio che un presidente tar dia la sospensiva il 3 di agosto dopo 3 bocciature consecutive... ma del Tar per di più se in seduta monocratica mi fido zero.
30 Giugno 2011: Torneremo...
16 Giugno 2018: Siamo tornati.
10 Maggio 2021: Eravamo tornati.
3 Agosto 2021: B simu torna.

19/07/2015
...LE BANDIERE NON MUOIONO MAI.
newengland79
Veterano
Veterano
Messaggi: 1606
Iscritto il: martedì 4 giugno 2013, 14:05
Genere: Seleziona
Ha ringraziato: 4 volte
Sei stato  ringraziato: 18 volte

Re: SERIE B 2021/2022

Messaggio da newengland79 »

Vi state scervellando ma il TAR non può annullare ciò che ha sancito il diritto sportivo al massimo chiedono di mettere il Chievo in sovrannumero qualora vincesse il ricorso al TAR ma mai il TAR ha cambiato i giudizi dei tribunali sportivi vi allego una sentenza del TAR di recente:


Niente da fare neanche nel secondo grado di giudizio per la Rimini Calcio. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del club biancorosso contro la retrocessione in serie D senza aver potuto giocare i play out, confermando la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Ora la società biancorossa dovrà decidere se ricorrere o meno al terzo grado di giudizio: il Consiglio di Stato.

LA NOTA DEL RIMINI F.C.

Il Rimini F. C. rende noto che il Tar del Lazio non ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Cesare Di Cintio, patrocinante della società biancorossa, contro la retrocessione d’ufficio del club decretata dal Consiglio federale.

LA SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4616 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rimini Football Club S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Aliberti in Roma, via Taranto, 95;
contro

C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazzale delle Belle Arti, 6;
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bonanni, Claudia Pasquini, Manuel Sandoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Bonanni in Firenze, via Duca d’Aosta, 12;
nei confronti

F.C. Rieti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Schiliro’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Baldo degli Ubaldi, 210;
Ravenna Football Club 1913 S.p.A., Imolese Calcio 1919 S.r.l., F.C. Arzignano Valchiampo S.r.l., Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., Rende Calcio 1968 S.r.l., A.S. Bisceglie S.r.l., Sicula Leonzio S.r.l., Az Picerno S.r.l., Olbia Calcio 1905 S.r.l., Associazione Sportiva Giana Erminio S.r.l., Carpi F.C. 1909 S.r.l., A.C. Gozzano Calcio S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,

quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti presentati il 3.7.2020:

della decisione prot. n. 00480/2020 del 19 giugno 2020 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto e in particolare della delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC in data 8 giugno 2020 e pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 209/A di pari data nella parte relativa alle retrocessioni e ai play out,

nonché,

quanto al ricorso incidentale e ai motivi aggiunti presentati da AC GOZZANO CALCIO SRL il 10.7.2020:

della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., Prot. n. 00480/2020 emessa in data 19 giugno 2020 e della decisione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio pubblicato nel COMUNICATO UFFICIALE N. 209/A del 8.06.2020 in ordine alle <modalità di prosecuzione e di conclusione del campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020> nella parte in cui dichiara la retrocessione diretta della società AC Gozzano Calcio Srl, e comunque stabilisce i criteri adottati per stabilire le squadre ultime in classifica o che in ogni caso retrocederanno in Serie D, direttamente od all’esito dei play-out.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), di Lega Italiana Calcio Professionistico e di F.C. Rieti S.r.l.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto, con i relativi motivi aggiunti, da Ac Gozzano Calcio S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

a) che la società Rimini Calcio, risultando ultima classificata nella graduatoria del girone B della serie C, attraverso l’impugnazione della delibera della F.I.G.C dell’8 giugno 2020 (confermata dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. con dispositivo del 19 giugno e motivazione pubblicata in data 26 giugno) chiede, in estrema sintesi, di essere ammessa a svolgere i play out per evitare la retrocessione nella serie inferiore (serie D), disposta in via automatica con la predetta delibera;

b) che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti contengono censure con cui la società ricorrente deduce, in particolare, il vizio di eccesso di potere, nella prospettiva di una manifesta irragionevolezza ed illogicità della scelta della F.I.G.C. di ammettere ai play out le sole squadre classificate tra il quintultimo ed il penultimo posto di ogni girone e di far retrocedere in via automatica nella serie inferiore le ultime classificate (come il Rimini Calcio);

c) che, tuttavia, pur non potendosi escludere che le soluzioni (c.d. “format”) adottabili dalla Federazione avrebbero potuto anche essere diverse, ritiene il Collegio che la prospettata irragionevolezza della scelta finale operata dalla F.I.G.C., in applicazione comunque dei poteri attribuiti dall’art. 218 del decreto legge n. 34 del 2020, non raggiunga quel necessario livello di evidenza (nel senso di manifesta irragionevolezza ed illogicità) rilevante ai fini del sindacato del giudice amministrativo;

d) che infatti nel caso di specie occorre tenere conto di tre fattori determinanti:

– il primo, discendente dai limiti generali del sindacato di ragionevolezza;

– il secondo, riguardante l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo (ribadita, ancora una volta, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 160/2019), tanto che il sindacato sull’azione delle Federazioni sportive deve essere tale da non incidere su di esso, a meno che detta azione non incida su questioni di peculiare rilievo per l’ordinamento giuridico nazionale;

– il terzo, discendente dalla situazione sanitaria emergenziale, la quale ha assunto ed assume ancora connotati di eccezionalità, e in relazione alla quale è stato necessario adottare misure straordinarie in grado di contemperare nel miglior modo possibile i vari interessi coinvolti;

e) che in linea di principio “nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra più esigenze contrapposte ma ugualmente tutelate, è normale che si prospetti una intera gamma di soluzioni possibili. In taluni casi, è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da preferire; in altri, la legge si limita a delimitare l’àmbito delle scelte consentite, lasciando l’autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva fra più opzioni ugualmente legittime. Questo è ciò che comunemente si chiama discrezionalità amministrativa.

Pertanto, ai fini del sindacato di legittimità non ci si deve chiedere se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve chiedere piuttosto se il sacrificio sia “ragionevole” tenuto conto della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio fra loro” e che l’autorità deve ponderare queste scelte discrezionali con cautela e senso di responsabilità; e che ogni soluzione ipotizzabile sarà suscettibile di critica. Ma non è detto che si tratti in ogni caso di critiche assumibili in termini di legittimità; accanto al sindacato di legittimità, proprio del giudice, l’ordinamento configura anche un sindacato di merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente l’adeguatezza, la convenienza, l’opportunità dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa” (Consiglio di Stato, A.p. n. 3 del 1993);

f) che ciò vale a maggior ragione in questa sede, nella quale viene in rilievo il richiamato principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, con i connessi meccanismi di rappresentanza istituzionale;

g) che quindi nella specie il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità/irragionevolezza, non ravvisabili nella decisione della F.I.G.C. per quanto osservato dal Collegio di Garanzia, anzitutto con riferimento al fatto che la presunta irragionevolezza è “sostenuta e declinata nei vari ricorsi secondo criteri soggettivi, confacenti ciascuno alla particolare posizione ed allo specifico interesse di ognuna delle parti, talvolta finanche in contrasto rispetto a quelle delle altre parti (…) fondata su mere valutazioni individuali che, come tali, non tengono conto dell’insieme – e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionalità ed alla coerenza sistemica”;

h) che sul piano dei meccanismi istituzionali di rappresentanza occorre tenere conto dei passaggi attraverso i quali si è giunti alla decisione finale, la quale ha visto coinvolto anche il rappresentante della Lega Pro per giungere ad una soluzione che rappresentasse una ragionevole ponderazione di tutte le esigenze, in conformità, altresì, delle direttive della U.E.F.A.;

i) che, in altri termini, la scelta operata dalla F.I.G.C. con la delibera impugnata rappresenta l’esito di un percorso che è possibile definire di carattere “procedimentale” – nel senso cioè che ha consentito la partecipazione piena di tutti gli operatori del settore interessato – e che ha trovato il punto di sintesi nella riunione dell’8 giugno 2020 del Consiglio Federale, nella quale, tra l’altro, il rappresentante della Lega Pro (circostanza riportata nella memoria della F.I.G.C e non smentita) ha espresso il proprio voto favorevole alla soluzione qui contestata;

l) che comunque una diversa valutazione del giudice amministrativo, che portasse all’accoglimento della richiesta della società ricorrente di essere ammessa ai play out, seppure possibile in astratto, finirebbe con l’entrare nel merito delle scelte effettuate dalla Federazione, posto che una tale formula (play out a cinque squadre) avrebbe, ad esempio, potuto portare ad organizzare una formula con più partite di quelle ipotizzate con la delibera impugnata, con ciò facendo – tra l’altro – aumentare i rischi connessi all’emergenza sanitaria nota a tutti (di carattere oltremodo eccezionale) e, allo stesso tempo, i costi da dover sostenere per rispettare i rigidi protocolli sanitari per prevenire la diffusione del Covid-19;

m) che è quindi condivisibile, in ultima analisi, la scelta operata dal Collegio di Garanzia nel senso di valutare il contenuto della delibera impugnata nel suo insieme in quanto, oltre a ragioni condivisibili di economia processuale, in questo modo è stato possibile apprezzare al meglio la ragionevolezza delle decisioni assunte dalla Federazione resistente, le quali hanno molteplici implicazioni all’interno del singolo campionato e diverse interrelazioni con le graduatorie degli altri campionati (immediatamente superiori e inferiori);

n) che, pertanto, per le ragioni sopra esposte, il ricorso introduttivo del giudizio e i relativi motivi aggiunti possono essere respinti;

o) che l’esito del giudizio, come sopra riportato, consente di prescindere dalle eccezioni sollevate dalle controparti nel corso dell’odierna udienza;

p) che, in ogni caso, il “ricorso incidentale” e i successivi motivi aggiunti della società Gozzano possono essere qualificati – ai sensi dell’art. 32, comma 2 c.p.a. – quali atti di intervento ad adiuvandum, avendo quest’ultima un interesse comune (e non “in conflitto” nel senso di “uguale e contrario”) con quello della società ricorrente, e quindi possono essere ammessi in questi limiti nel presente giudizio, non avendo la società Gozzano proposto argomenti e/o censure in grado di allargare il thema decidendum della controversia;

q) che le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione dell’assoluta novità e peculiarità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, con i relativi motivi aggiunti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020, con l’intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Vincenzo Blanda, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Arzillo

Per il Tar “il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità/irragionevolezza, non ravvisabili nella decisione della Figc per quanto osservato dal Collegio di Garanzia“. I profili di irragionevolezza e sproporzionalità denunciati nei ricorsi, per i giudici “si basano su una interpretazione del concetto di merito sportivo, che, pur comprensibile, è comunque espressione di un interesse di parte e come tale non idonea, in assenza di indici di manifesta illogicità e contraddittorietà, a sostituirsi alle valutazioni svolte dagli organi sportivi federali ai quali l’ordinamento affida il compito di regolare il regolare svolgimento dei campionati di calcio nel territorio nazionale”. Peraltro “a questo Giudice è preclusa ogni valutazione che, in un settore come quello in esame, possa, in assenza di concreti elementi, giungere a sostituire le proprie valutazioni a quelle delle federazioni sportive“.