Perfetto, grazie mille.originalzagor ha scritto: sabato 17 luglio 2021, 18:35 5 rate... decadenza già acclarata... in caso di accoglimento della successiva richiesta di rateazione (inoltrabile a far data dalla data del DL 157/20
e sino a tutto il 21/12/2021, la decadenza dal beneficio della rateizzazione si produrrà col mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive)
allego le norme:
DPR 29 settembre 1973, n. 602
Art. 19.
(Dilazione del pagamento).
1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater. (89) (90)
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione… (quindi è incontestato che il documento deve esserci e dev'essere prodotto al CONI, deducendo l'impossibilità transeunta di produzione alla Covisoc)
D.L. 30 novembre 2020, n. 157
Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 7. Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
(…)
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (quindi... il Chievo avrebbe dovuto farsi parte diligente ben prima del 28 giugno nell'inoltrare la domanda di rateazione...)
3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro. (la norma concede un arco temporale, chiaramente, nel caso che ci occupa, vincolato e legato inscindibilmente alla normativa federale: 28/6/2021)
4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. (si riferisce alla nuova rateazione accolta dall'AdR)
5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.
Art. 68
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al ((31 agosto 2021)), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
(questa norma ci riguarderebbe laddove ancora in corso la rateazione, ma risulta incontestato che sia decaduta)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Quindi neanche questo possono sostenere.