SERIE B - 2024/2025
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Re: SERIE B - 2024/2025
"il Cosenza su quello stesso conto ha ricevuto un accredito di 1.055.000,00"
così dice la sentenza. Mo', essendo il conto dedicato ai pagamenti/incassi Lega/Figc è molto lecito dedurre che siano i ristorni del c/campionato che vengono liquidati trimestralmente.
così dice la sentenza. Mo', essendo il conto dedicato ai pagamenti/incassi Lega/Figc è molto lecito dedurre che siano i ristorni del c/campionato che vengono liquidati trimestralmente.
Chi di risconto ferisce, di risconto perisce...
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Re: SERIE B - 2024/2025
Pure perché mi pare assai strano ca guarascio versa nu miliune da sacchetta suaFrascale67 ha scritto: mercoledì 23 ottobre 2024, 22:07 "il Cosenza su quello stesso conto ha ricevuto un accredito di 1.055.000,00"
così dice la sentenza. Mo', essendo il conto dedicato ai pagamenti/incassi Lega/Figc è molto lecito dedurre che siano i ristorni del c/campionato che vengono liquidati trimestralmente.
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- gidienne (giovedì 24 ottobre 2024, 7:06) • Trotto2 (giovedì 24 ottobre 2024, 7:38)
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"dunami ̶f̶u̶r̶t̶u̶n̶a̶ u cul* i Guarascio e jettami a mare" (cit. mia nonna)
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Re: SERIE B - 2024/2025
Mi ha incuriosito questo pezzo della sentenza. Salvo che qualcuno mi spieghi che sono malizioso e tiraturo, per me la filosofia guarasciana della gestione societaria è definitivamente spiegata qui.
D’altronde, risulta anche dimostrato che pur a valle dei pagamenti effettivamente disposti e di quelli invece scartati dalla banca per
carenza di fondi, residuava comunque – sia pure transitoriamente – un saldo attivo che consentiva all’avv. Roberta Anania di
girocontare somme per Euro 7 mila su altro conto del Cosenza Calcio S.r.l..
Sapeva (Guarascio,che Anania doveva solo eseguire) di dover fare i conti con pignoramenti e precetti minuto per minuto, per cui ha tolto i 7000 un attimo prima che arrivasse il terzo pignoramento. Una macchina perfetta (quasi).
D’altronde, risulta anche dimostrato che pur a valle dei pagamenti effettivamente disposti e di quelli invece scartati dalla banca per
carenza di fondi, residuava comunque – sia pure transitoriamente – un saldo attivo che consentiva all’avv. Roberta Anania di
girocontare somme per Euro 7 mila su altro conto del Cosenza Calcio S.r.l..
Sapeva (Guarascio,che Anania doveva solo eseguire) di dover fare i conti con pignoramenti e precetti minuto per minuto, per cui ha tolto i 7000 un attimo prima che arrivasse il terzo pignoramento. Una macchina perfetta (quasi).
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- Peppe75 (giovedì 24 ottobre 2024, 9:21)
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In un esagono della Biblioteca di Babele è custodito un volume che enuncia incontrovertibilmente che il Cosenza di Guarascio vincerà la Champions League.
E s'un ci cridi scalìa.
https://libraryofbabel.info/bookmark.cgi?scrima_page
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Re: SERIE B - 2024/2025
ma si, che col conto ci giocano. impossibile credere di essersi trovati impreparati di fronte a pignoramenti preannunciati.4collinmeno ha scritto: giovedì 24 ottobre 2024, 7:59 Mi ha incuriosito questo pezzo della sentenza. Salvo che qualcuno mi spieghi che sono malizioso e tiraturo, per me la filosofia guarasciana della gestione societaria è definitivamente spiegata qui.
D’altronde, risulta anche dimostrato che pur a valle dei pagamenti effettivamente disposti e di quelli invece scartati dalla banca per
carenza di fondi, residuava comunque – sia pure transitoriamente – un saldo attivo che consentiva all’avv. Roberta Anania di
girocontare somme per Euro 7 mila su altro conto del Cosenza Calcio S.r.l..
Sapeva (Guarascio,che Anania doveva solo eseguire) di dover fare i conti con pignoramenti e precetti minuto per minuto, per cui ha tolto i 7000 un attimo prima che arrivasse il terzo pignoramento. Una macchina perfetta (quasi).
la tesi che sono caduti dalle nuvole può far abboccare i gonzi che oggi gridano al complotto e ai poteri forti che ci vogliono affossare. le motivazioni spiegano benissimo che sapevano tutto e i giudici li hanno smerdati spiegando per filo e per segno tutti i movimenti fatti.
infatti io ho la sensazione (che non si appoggia a niente eh, quindi non vale nulla) che l'accredito sia per contributi della lega (sennò, se dovevi farlo tu, lo facevi prima e non provavi a pagare l'ultimo giorno, sapevano che arrivava l'accredito e hanno aspettato per procedere a pagare le pendenze) e che forse sia stato per qualche motivazione inferiore a quanto si credeva trovandosi così scoperti. Non lo so, una spiegazione a sta follia proviamo a darcela perchè è tutto troppo maledettamente grottesco e irrazionale.
Tra l'altro pure presuntuosi e arroganti, stai in questa situazione, e patteggia e basta, pure la presunzione di essere nel giusto...
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- cirujeda (giovedì 24 ottobre 2024, 9:25)
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"dunami ̶f̶u̶r̶t̶u̶n̶a̶ u cul* i Guarascio e jettami a mare" (cit. mia nonna)
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Re: SERIE B - 2024/2025
Risulta in atti (cfr. la memoria 25 luglio 2024 presentata dal Cosenza Calcio S.r.l. già in sede di audizione) che, sul conto corrente
del Cosenza Calcio S.r.l., venivano eseguiti due pignoramenti presso terzi, uno datato 5 giugno 2024 dell’importo di euro
486.162,47 e l’altro datato 27 giugno 2024 dell’importo di euro 23.499,81, così per un totale complessivo “addebitato” di euro
509.662,28.
Tali pignoramenti erano però addebitati in data 28 giugno 2024 e non il 1° luglio (data ultima di adempimento alla scadenza
federale) come affermato dalla reclamante.
Anche senza voler indagare se la società e l’avv. Roberta Anania conoscessero gli atti di pignoramento già pendenti dal 5 giugno
2024 (circostanza probabile posto che il pignoramento deve essere notificato al debitore), resta fermo che detto addebito sul conto
corrente era perfettamente conoscibile prima di dare corso ai pagamenti previsti dalla scadenza federale.
D’altro lato, benché il 28 giugno 2024 fosse un venerdì, l’avv. Roberta Anania aveva comunque il tempo di rendersi conto, quanto
meno proprio al momento dell’apertura della banca il successivo lunedì 1° luglio, che il saldo non era (in tesi) più sufficiente per la
copertura di tutte le disposizioni di pagamento che essa intendeva disporre, inclusi gli F24 relativi alle ritenute Irpef e ai contributi
Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2024 e di maggio 2024.
Ma allora, in disparte la natura tipica di un atto di pignoramento che, com’è noto, rappresenta solo uno dei passaggi propedeutici
alla soddisfazione di un credito rimasto insoluto, l’aver trascurato di verificare l’effettivo saldo, nel corso del giorno utile per
disporre i pagamenti dovuti, non può costituire causa di forza maggiore, né un caso fortuito, né ancora un factum principis. E ciò
specie se si tiene conto del ruolo gestionale rivestito dall’avv. Roberta Anania in seno alla società Cosenza Calcio S.r.l..
In altri termini, anche solo sul piano della sequenza dei meri fatti, si deve escludere che il pignoramento richiamato dalla
reclamante potesse valere quale legittimo impedimento ad adempiere correttamente gli obblighi di pagamento previsti dal
Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 5).
Sotto tale profilo, dunque, la motivazione del Tribunale di primo grado appare esente da vizi. L’atto con cui inizia l’espropriazione
forzata (cioè il pignoramento) non è una circostanza anomala o estranea alla sfera volitiva del debitore. Ed è piuttosto conseguenza
della mancata adozione di adeguate cautele volte ad eseguire per tempo gli adempimenti effettivamente dovuti, senza appunto
giungere ad un momento in cui le pretese di terzi possano rendere difficile o non più possibile l’adempimento (in argomento,
proprio con riferimento alle scadenze fiscali, si veda da ultimo la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la decisione
n. 800/03/2021 del 13 ottobre 2021 ove sono contenuti ampi richiami alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di
Giustizia europea). Né, del resto, l’avv. Anania o la società Cosenza Calcio S.r.l. hanno dedotto di avere impugnato il pignoramento
di cui si discute per la relativa eventuale illegittimità, avendo invece tutte le parti riconosciuto che detto pignoramento era in realtà
legittimo.
Dunque, è vero che l’avv. Anania non ha dimostrato di essersi in alcun modo attivata per porre rimedio alla situazione creatasi,
nonostante, in astratto, ne avesse avuto la possibilità essendo (come detto) intervenuto il pignoramento (quanto meno il relativo
addebito) due giorni prima, e non contestualmente, rispetto ai pagamenti disposti in data 1° luglio 2024.
Peraltro, nonostante il menzionato addebito del pignoramento, il conto corrente del Cosenza Calcio S.r.l. non risultava né bloccato
(come inizialmente dedotto dalla difesa dell’avv. Roberta Anania), né incapiente.
Come risulta agli atti (cfr. ancora le movimentazioni del conto corrente in questione depositate dal Cosenza Calcio S.r.l. in sede di
procedimento della Procura federale), il 28 giugno 2024 il Cosenza Calcio S.r.l. riceveva un accredito in entrata di Euro
1.055.000,00. Il saldo del conto (che evidentemente partiva da zero) diveniva quindi pari alla detta cifra.
Lo stesso 28 giugno 2024 venivano poi addebitati due pignoramenti: uno di Euro 23.499,81 (del 27 giugno 2028) e l’altro di Euro
486.162, 47 (del 5 giugno 2024).
Il saldo del conto, dunque, benché ridotto rispetto all’iniziale somma di Euro 1.055.000,00, restava comunque attivo per Euro
545.337,72.
Posto allora che le somme non pagate il successivo 1° luglio 2024 ed oggetto di sanzione erano complessivamente pari ad Euro
382.878,00 (Euro 226.490,00 per ritenute Irpef ed Euro 156.388,00 per contributi Inps) è evidente che non è stato il pignoramento
ad impedire il pagamento.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Il conto corrente era ancora in grado di consentire il pagamento degli importi disciplinati dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21
dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 5).
Diviene allora decisivo notare che gli F24 che includevano i predetti pagamenti venivano registrati dalle movimentazioni del conto
corrente (ma solo come operazioni non ancora contabilizzate) quali operazioni n. 108 (l’F24 delle ritenute Irpef) e n. 146 (l’F24 per
i contributi Inps).
In altri e più chiari termini, partendo dal saldo attivo di Euro 545.337,72 del 1° luglio 2024, che sopra si è visto, l’avv. Anania –
nella medesima data e nell’interesse del Cosenza Calcio S.r.l. – dava luogo a non meno di altre cento operazioni di pagamento
prima di provvedere a quelle dovute ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A),
punto 5).
La circostanza di aver scelto di pagare altre obbligazioni (così esaurendo la disponibilità del conto) e non gli importi qui in
discussione non integra, ma esclude per certo l’esistenza di una forza maggiore. E ciò, indipendentemente dalla circostanza
(neppure dedotta o dimostrata e comunque irrilevante) che la scelta dell’avv. Anania era volta a dare priorità a pagamenti (come gli
emolumenti dei tesserati della società) che avrebbero anch’essi dato luogo a sanzione, se omessi.
Si è in ogni caso trattato di una scelta che – ove pure solo colposa per non aver controllato l’effettiva disponibilità di partenza del
conto corrente – ha determinato la violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A),
punto 5).
È poi vero che a fine giornata 1° luglio 2024 (a chiusura delle operazioni sul conto), la banca addebitava anche un terzo
pignoramento per Euro 60.912,23. Ma un tale ennesimo addebito avveniva quando le disposizioni di pagamento impartite dall’avv.
Roberta Anania (in particolare quelle relative agli F24 di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A) erano già state rifiutate dalla banca.
Di nuovo confermandosi che non vi è stato alcun pignoramento che ha impedito le scelte dell’avv. Roberta Anania.
Ciò che si vuol dire è che l’erroneità del comportamento dell’avv. Roberta Anania – e l’assenza di procedure efficaci della società –
non ha consentito a nessuno di rendersi conto che le violazioni alle scadenze federali potevano essere evitate. Ove tali pagamenti
fossero stati disposti per tempo o quanto meno come prime operazioni della giornata (1° luglio 2024), il pagamento sarebbe andato
a buon fine.
Per tali ragioni, non può trovare accoglimento la tesi secondo cui, sussistendo un caso di forza maggiore o caso fortuito, la
reclamante avv. Roberta Anania debba considerarsi priva di responsabilità, o comunque, con responsabilità attenuata.
Forza maggiore e caso fortuito sono pacificamente qualificati come circostanze oggettive ed imprevedibili o tali da essere,
ancorché prevedibili, non evitabili poiché indipendenti dalla volontà del soggetto agente e, così, al di fuori della sfera di controllo
di quest’ultimo e per esso invincibili. In tal senso, si è espressa anche di recente questa Corte (Sez. Unite decisione n. 12/2024-25
del 26 luglio 2024) sottolineando che deve trattarsi “di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile,
cioè da una causa obiettiva estranea alla volontà del debitore”. Ma ove una tale forza maggiore non sia configurabile " la
responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra
richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che “la fattispecie incriminatrice deve
ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA n. 55/2023-2024)” (cfr. ancora Corte Sez.
Unite n. 12/2024-2025).
Neppure merita accoglimento la tesi dell’assenza di colpa nelle dichiarazioni non veritiere rese l’avv. Roberta Anania.
Deve ritenersi quanto meno reticente il comportamento tenuto dall’avv. Roberta Anania al momento della presentazione alla
Co.Vi.So.C. dell’estratto conto (datato 2 luglio 2024) portante le movimentazioni del conto corrente del Cosenza Calcio S.r.l..
Il documento, invero, risulta presentato (in data 9 luglio 2024) con l’omissione di alcune delle pagine della movimentazione del
conto corrente; omissione che rendeva non intelligibili le oltre cento operazioni effettuate lo stesso 1° luglio 2024, ma prima di
quelle dichiarate alla Co.Vi.So.C. come effettivamente avvenute.
Probabilmente accortasi dell’errore commesso (o comunque di quanto avvenuto), l’avv. Roberta Anania ha ritenuto di presentare
una dichiarazione non corretta (il modulo di dichiarazione alla Co.Vi.So.C. sottoscritto dalla medesima avv. Roberta Anania
unitamente al sindaco unico della società), poi allegando documentazione in realtà incompleta.
Né risulta meritevole di seguito il riferimento operato dall’avv. Anania all’espressione “modello accolto” riportata sugli F24
relativi ai pagamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Una simile espressione identifica esclusivamente l’immissione nel
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
sistema della delega di pagamento del modello F24, ma non dimostra il relativo avvenuto pagamento che, invece, rimane
subordinato all’effettivo addebito sul conto e all’ottenimento della quietanza di pagamento.
Si deve, pertanto, confermare l’avvenuta violazione dell’art. 31 C.G.S. ad opera dell’avv. Roberta Anania in combinazione con
l’art. 4 C.G.S..
Non accoglibile è anche il motivo di reclamo volto a ridurre la sanzione imposta dal Tribunale di primo grado in ragione del
richiamo all’istituto della c.d. continuazione derivabile dall’art. 81, comma 2 c.p..
del Cosenza Calcio S.r.l., venivano eseguiti due pignoramenti presso terzi, uno datato 5 giugno 2024 dell’importo di euro
486.162,47 e l’altro datato 27 giugno 2024 dell’importo di euro 23.499,81, così per un totale complessivo “addebitato” di euro
509.662,28.
Tali pignoramenti erano però addebitati in data 28 giugno 2024 e non il 1° luglio (data ultima di adempimento alla scadenza
federale) come affermato dalla reclamante.
Anche senza voler indagare se la società e l’avv. Roberta Anania conoscessero gli atti di pignoramento già pendenti dal 5 giugno
2024 (circostanza probabile posto che il pignoramento deve essere notificato al debitore), resta fermo che detto addebito sul conto
corrente era perfettamente conoscibile prima di dare corso ai pagamenti previsti dalla scadenza federale.
D’altro lato, benché il 28 giugno 2024 fosse un venerdì, l’avv. Roberta Anania aveva comunque il tempo di rendersi conto, quanto
meno proprio al momento dell’apertura della banca il successivo lunedì 1° luglio, che il saldo non era (in tesi) più sufficiente per la
copertura di tutte le disposizioni di pagamento che essa intendeva disporre, inclusi gli F24 relativi alle ritenute Irpef e ai contributi
Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2024 e di maggio 2024.
Ma allora, in disparte la natura tipica di un atto di pignoramento che, com’è noto, rappresenta solo uno dei passaggi propedeutici
alla soddisfazione di un credito rimasto insoluto, l’aver trascurato di verificare l’effettivo saldo, nel corso del giorno utile per
disporre i pagamenti dovuti, non può costituire causa di forza maggiore, né un caso fortuito, né ancora un factum principis. E ciò
specie se si tiene conto del ruolo gestionale rivestito dall’avv. Roberta Anania in seno alla società Cosenza Calcio S.r.l..
In altri termini, anche solo sul piano della sequenza dei meri fatti, si deve escludere che il pignoramento richiamato dalla
reclamante potesse valere quale legittimo impedimento ad adempiere correttamente gli obblighi di pagamento previsti dal
Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 5).
Sotto tale profilo, dunque, la motivazione del Tribunale di primo grado appare esente da vizi. L’atto con cui inizia l’espropriazione
forzata (cioè il pignoramento) non è una circostanza anomala o estranea alla sfera volitiva del debitore. Ed è piuttosto conseguenza
della mancata adozione di adeguate cautele volte ad eseguire per tempo gli adempimenti effettivamente dovuti, senza appunto
giungere ad un momento in cui le pretese di terzi possano rendere difficile o non più possibile l’adempimento (in argomento,
proprio con riferimento alle scadenze fiscali, si veda da ultimo la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la decisione
n. 800/03/2021 del 13 ottobre 2021 ove sono contenuti ampi richiami alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di
Giustizia europea). Né, del resto, l’avv. Anania o la società Cosenza Calcio S.r.l. hanno dedotto di avere impugnato il pignoramento
di cui si discute per la relativa eventuale illegittimità, avendo invece tutte le parti riconosciuto che detto pignoramento era in realtà
legittimo.
Dunque, è vero che l’avv. Anania non ha dimostrato di essersi in alcun modo attivata per porre rimedio alla situazione creatasi,
nonostante, in astratto, ne avesse avuto la possibilità essendo (come detto) intervenuto il pignoramento (quanto meno il relativo
addebito) due giorni prima, e non contestualmente, rispetto ai pagamenti disposti in data 1° luglio 2024.
Peraltro, nonostante il menzionato addebito del pignoramento, il conto corrente del Cosenza Calcio S.r.l. non risultava né bloccato
(come inizialmente dedotto dalla difesa dell’avv. Roberta Anania), né incapiente.
Come risulta agli atti (cfr. ancora le movimentazioni del conto corrente in questione depositate dal Cosenza Calcio S.r.l. in sede di
procedimento della Procura federale), il 28 giugno 2024 il Cosenza Calcio S.r.l. riceveva un accredito in entrata di Euro
1.055.000,00. Il saldo del conto (che evidentemente partiva da zero) diveniva quindi pari alla detta cifra.
Lo stesso 28 giugno 2024 venivano poi addebitati due pignoramenti: uno di Euro 23.499,81 (del 27 giugno 2028) e l’altro di Euro
486.162, 47 (del 5 giugno 2024).
Il saldo del conto, dunque, benché ridotto rispetto all’iniziale somma di Euro 1.055.000,00, restava comunque attivo per Euro
545.337,72.
Posto allora che le somme non pagate il successivo 1° luglio 2024 ed oggetto di sanzione erano complessivamente pari ad Euro
382.878,00 (Euro 226.490,00 per ritenute Irpef ed Euro 156.388,00 per contributi Inps) è evidente che non è stato il pignoramento
ad impedire il pagamento.
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Il conto corrente era ancora in grado di consentire il pagamento degli importi disciplinati dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21
dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 5).
Diviene allora decisivo notare che gli F24 che includevano i predetti pagamenti venivano registrati dalle movimentazioni del conto
corrente (ma solo come operazioni non ancora contabilizzate) quali operazioni n. 108 (l’F24 delle ritenute Irpef) e n. 146 (l’F24 per
i contributi Inps).
In altri e più chiari termini, partendo dal saldo attivo di Euro 545.337,72 del 1° luglio 2024, che sopra si è visto, l’avv. Anania –
nella medesima data e nell’interesse del Cosenza Calcio S.r.l. – dava luogo a non meno di altre cento operazioni di pagamento
prima di provvedere a quelle dovute ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A),
punto 5).
La circostanza di aver scelto di pagare altre obbligazioni (così esaurendo la disponibilità del conto) e non gli importi qui in
discussione non integra, ma esclude per certo l’esistenza di una forza maggiore. E ciò, indipendentemente dalla circostanza
(neppure dedotta o dimostrata e comunque irrilevante) che la scelta dell’avv. Anania era volta a dare priorità a pagamenti (come gli
emolumenti dei tesserati della società) che avrebbero anch’essi dato luogo a sanzione, se omessi.
Si è in ogni caso trattato di una scelta che – ove pure solo colposa per non aver controllato l’effettiva disponibilità di partenza del
conto corrente – ha determinato la violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A),
punto 5).
È poi vero che a fine giornata 1° luglio 2024 (a chiusura delle operazioni sul conto), la banca addebitava anche un terzo
pignoramento per Euro 60.912,23. Ma un tale ennesimo addebito avveniva quando le disposizioni di pagamento impartite dall’avv.
Roberta Anania (in particolare quelle relative agli F24 di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A) erano già state rifiutate dalla banca.
Di nuovo confermandosi che non vi è stato alcun pignoramento che ha impedito le scelte dell’avv. Roberta Anania.
Ciò che si vuol dire è che l’erroneità del comportamento dell’avv. Roberta Anania – e l’assenza di procedure efficaci della società –
non ha consentito a nessuno di rendersi conto che le violazioni alle scadenze federali potevano essere evitate. Ove tali pagamenti
fossero stati disposti per tempo o quanto meno come prime operazioni della giornata (1° luglio 2024), il pagamento sarebbe andato
a buon fine.
Per tali ragioni, non può trovare accoglimento la tesi secondo cui, sussistendo un caso di forza maggiore o caso fortuito, la
reclamante avv. Roberta Anania debba considerarsi priva di responsabilità, o comunque, con responsabilità attenuata.
Forza maggiore e caso fortuito sono pacificamente qualificati come circostanze oggettive ed imprevedibili o tali da essere,
ancorché prevedibili, non evitabili poiché indipendenti dalla volontà del soggetto agente e, così, al di fuori della sfera di controllo
di quest’ultimo e per esso invincibili. In tal senso, si è espressa anche di recente questa Corte (Sez. Unite decisione n. 12/2024-25
del 26 luglio 2024) sottolineando che deve trattarsi “di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile,
cioè da una causa obiettiva estranea alla volontà del debitore”. Ma ove una tale forza maggiore non sia configurabile " la
responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra
richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che “la fattispecie incriminatrice deve
ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA n. 55/2023-2024)” (cfr. ancora Corte Sez.
Unite n. 12/2024-2025).
Neppure merita accoglimento la tesi dell’assenza di colpa nelle dichiarazioni non veritiere rese l’avv. Roberta Anania.
Deve ritenersi quanto meno reticente il comportamento tenuto dall’avv. Roberta Anania al momento della presentazione alla
Co.Vi.So.C. dell’estratto conto (datato 2 luglio 2024) portante le movimentazioni del conto corrente del Cosenza Calcio S.r.l..
Il documento, invero, risulta presentato (in data 9 luglio 2024) con l’omissione di alcune delle pagine della movimentazione del
conto corrente; omissione che rendeva non intelligibili le oltre cento operazioni effettuate lo stesso 1° luglio 2024, ma prima di
quelle dichiarate alla Co.Vi.So.C. come effettivamente avvenute.
Probabilmente accortasi dell’errore commesso (o comunque di quanto avvenuto), l’avv. Roberta Anania ha ritenuto di presentare
una dichiarazione non corretta (il modulo di dichiarazione alla Co.Vi.So.C. sottoscritto dalla medesima avv. Roberta Anania
unitamente al sindaco unico della società), poi allegando documentazione in realtà incompleta.
Né risulta meritevole di seguito il riferimento operato dall’avv. Anania all’espressione “modello accolto” riportata sugli F24
relativi ai pagamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Una simile espressione identifica esclusivamente l’immissione nel
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sistema della delega di pagamento del modello F24, ma non dimostra il relativo avvenuto pagamento che, invece, rimane
subordinato all’effettivo addebito sul conto e all’ottenimento della quietanza di pagamento.
Si deve, pertanto, confermare l’avvenuta violazione dell’art. 31 C.G.S. ad opera dell’avv. Roberta Anania in combinazione con
l’art. 4 C.G.S..
Non accoglibile è anche il motivo di reclamo volto a ridurre la sanzione imposta dal Tribunale di primo grado in ragione del
richiamo all’istituto della c.d. continuazione derivabile dall’art. 81, comma 2 c.p..
Chi di risconto ferisce, di risconto perisce...
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Re: SERIE B - 2024/2025
il 28 giugno 2024 il Cosenza Calcio S.r.l. riceveva un accredito in entrata di Euro 1.055.000,00. Il saldo del conto (che evidentemente partiva da zero) diveniva quindi pari alla detta cifra.
praticamente cumu a prepagata ca usu io pi l'acquisti on line (forse hanno aperto il conto con revolut o paypal o postepay)
praticamente cumu a prepagata ca usu io pi l'acquisti on line (forse hanno aperto il conto con revolut o paypal o postepay)
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"dunami ̶f̶u̶r̶t̶u̶n̶a̶ u cul* i Guarascio e jettami a mare" (cit. mia nonna)
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Re: SERIE B - 2024/2025
IX) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’OTTENIMENTO DELLA LICENZA NAZIONALE
A) Le società di Serie A, di Serie B, di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono,
entro il termine dell’1 luglio 2024, osservare i seguenti adempimenti:
2) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al
settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di maggio 2024, depositando,
altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal
revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco
unico, attestante detto adempimento;
3) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per la
mensilità di maggio 2024, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto
economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del
consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;
4) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA,
dovuti per la mensilità di maggio 2024, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel
precedente punto 2): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici
prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO),
Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione,
Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del
Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), ove previsto,
Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto
adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in
outsourcing, le società devono assolvere il pagamento del servizio, per la mensilità di maggio 2024,
depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing;
A) Le società di Serie A, di Serie B, di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono,
entro il termine dell’1 luglio 2024, osservare i seguenti adempimenti:
2) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al
settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di maggio 2024, depositando,
altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal
revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco
unico, attestante detto adempimento;
3) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per la
mensilità di maggio 2024, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto
economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del
consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;
4) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA,
dovuti per la mensilità di maggio 2024, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel
precedente punto 2): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici
prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO),
Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione,
Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del
Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), ove previsto,
Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal
presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto
adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in
outsourcing, le società devono assolvere il pagamento del servizio, per la mensilità di maggio 2024,
depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing;
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Re: SERIE B - 2024/2025
La circostanza di aver scelto di pagare altre obbligazioni (così esaurendo la disponibilità del conto) e non gli importi qui in
discussione non integra, ma esclude per certo l’esistenza di una forza maggiore. E ciò, indipendentemente dalla circostanza
(neppure dedotta o dimostrata e comunque irrilevante) che la scelta dell’avv. Anania era volta a dare priorità a pagamenti (come gli
emolumenti dei tesserati della società) che avrebbero anch’essi dato luogo a sanzione, se omessi.
Si è in ogni caso trattato di una scelta che – ove pure solo colposa per non aver controllato l’effettiva disponibilità di partenza del
conto corrente – ha determinato la violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A),
punto 5).
Questo passaggio mi fa pensare. Perchè non riesci a dimostrare che quel centinaio di pagamenti effettuati sono gli emolumenti di maggio ai tesserati da corrispondere entro il primo luglio per obbligo (pena la non iscrizione)?
Stamattina, non sono così sicuro che quel centinaio di bonifici erano effettivamente emolumenti ai tesserati. Altrimenti perchè non dimostralo con copio dell'estratto conto? Altrimenti perchè non dedurlo, comprovandolo, nella tua (di Anania) difesa ma solo citandolo?
Chi porcaria fitusa. Qui sotto c'è la M E R * *. Datevi una risposta al perchè non PUO' vendere.
discussione non integra, ma esclude per certo l’esistenza di una forza maggiore. E ciò, indipendentemente dalla circostanza
(neppure dedotta o dimostrata e comunque irrilevante) che la scelta dell’avv. Anania era volta a dare priorità a pagamenti (come gli
emolumenti dei tesserati della società) che avrebbero anch’essi dato luogo a sanzione, se omessi.
Si è in ogni caso trattato di una scelta che – ove pure solo colposa per non aver controllato l’effettiva disponibilità di partenza del
conto corrente – ha determinato la violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A),
punto 5).
Questo passaggio mi fa pensare. Perchè non riesci a dimostrare che quel centinaio di pagamenti effettuati sono gli emolumenti di maggio ai tesserati da corrispondere entro il primo luglio per obbligo (pena la non iscrizione)?
Stamattina, non sono così sicuro che quel centinaio di bonifici erano effettivamente emolumenti ai tesserati. Altrimenti perchè non dimostralo con copio dell'estratto conto? Altrimenti perchè non dedurlo, comprovandolo, nella tua (di Anania) difesa ma solo citandolo?
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Re: SERIE B - 2024/2025
Cussì chirurgica? Proprio il 27 giugno con le scadenze alle porte?Vilienza ha scritto: mercoledì 23 ottobre 2024, 21:33 Non sappiamo chi ha fatto questo accredito, potrebbe pure essere stata una tranche di contributi della lega?
Sarebbe bello sapere anche questo
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Re: SERIE B - 2024/2025
a conferma di quanto marcio c'è in questa putrida gestione da 13 anni... qualcuno lo ha sempre detto mettendo insieme tanti indizi che facevano più di una prova, altri invece trovavano alibi e scaricavano supra i marionette alias parafulmini, e liiiiiiiiiiiiisaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4collinmeno ha scritto: giovedì 24 ottobre 2024, 7:59 Mi ha incuriosito questo pezzo della sentenza. Salvo che qualcuno mi spieghi che sono malizioso e tiraturo, per me la filosofia guarasciana della gestione societaria è definitivamente spiegata qui.
D’altronde, risulta anche dimostrato che pur a valle dei pagamenti effettivamente disposti e di quelli invece scartati dalla banca per
carenza di fondi, residuava comunque – sia pure transitoriamente – un saldo attivo che consentiva all’avv. Roberta Anania di
girocontare somme per Euro 7 mila su altro conto del Cosenza Calcio S.r.l..
Sapeva (Guarascio,che Anania doveva solo eseguire) di dover fare i conti con pignoramenti e precetti minuto per minuto, per cui ha tolto i 7000 un attimo prima che arrivasse il terzo pignoramento. Una macchina perfetta (quasi).
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Re: SERIE B - 2024/2025
esattamente quello che ho pensato...Frascale67 ha scritto: giovedì 24 ottobre 2024, 9:01 La circostanza di aver scelto di pagare altre obbligazioni (così esaurendo la disponibilità del conto) e non gli importi qui in
discussione non integra, ma esclude per certo l’esistenza di una forza maggiore. E ciò, indipendentemente dalla circostanza
(neppure dedotta o dimostrata e comunque irrilevante) che la scelta dell’avv. Anania era volta a dare priorità a pagamenti (come gli
emolumenti dei tesserati della società) che avrebbero anch’essi dato luogo a sanzione, se omessi.
Si è in ogni caso trattato di una scelta che – ove pure solo colposa per non aver controllato l’effettiva disponibilità di partenza del
conto corrente – ha determinato la violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A),
punto 5).
Questo passaggio mi fa pensare. Perchè non riesci a dimostrare che quel centinaio di pagamenti effettuati sono gli emolumenti di maggio ai tesserati da corrispondere entro il primo luglio per obbligo (pena la non iscrizione)?
Stamattina, non sono così sicuro che quel centinaio di bonifici erano effettivamente emolumenti ai tesserati. Altrimenti perchè non dimostralo con copio dell'estratto conto? Altrimenti perchè non dedurlo, comprovandolo, nella tua (di Anania) difesa ma solo citandolo?
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Perchè non lo porti dentro alla tua (ridicola) difesa? Almeno è un elmento in piu.
Invece, ne deduco come te, che le 100 e piu operazioni non riguradavano SOLO emolumenti ai tesserati....
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Re: SERIE B - 2024/2025
quel conto serve a tenerci il minimo indispensabile alla gestione, minimo nel senso anche di vrusci a dire basta... il pignoramento ha stravolto il regolare flusso e non se ne sono fregati minimamente, prima i caz** della holding poi se rimaneva qualcosa il resto, il mancato pagamento di alcune somme alla lega poi sanato dopo qualche giorno ? un imprevisto da mettere in conto nella gestione all'osso del giocattolo usato ad uso e consumo per i cortigiani della tribuna rossa blu vip "e ra peste ca l'imbacchia..."
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Re: SERIE B - 2024/2025
E io che credevo fosse una sintesi
OUR DAY WILL COME
#nucardiddruaraportacarraia
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Re: SERIE B - 2024/2025
Ma io invece ho capito che è stato fatto un tentativo per patteggiare,rifiutato.Vilienza ha scritto: giovedì 24 ottobre 2024, 8:20 ma si, che col conto ci giocano. impossibile credere di essersi trovati impreparati di fronte a pignoramenti preannunciati.
la tesi che sono caduti dalle nuvole può far abboccare i gonzi che oggi gridano al complotto e ai poteri forti che ci vogliono affossare. le motivazioni spiegano benissimo che sapevano tutto e i giudici li hanno smerdati spiegando per filo e per segno tutti i movimenti fatti.
infatti io ho la sensazione (che non si appoggia a niente eh, quindi non vale nulla) che l'accredito sia per contributi della lega (sennò, se dovevi farlo tu, lo facevi prima e non provavi a pagare l'ultimo giorno, sapevano che arrivava l'accredito e hanno aspettato per procedere a pagare le pendenze) e che forse sia stato per qualche motivazione inferiore a quanto si credeva trovandosi così scoperti. Non lo so, una spiegazione a sta follia proviamo a darcela perchè è tutto troppo maledettamente grottesco e irrazionale.
Tra l'altro pure presuntuosi e arroganti, stai in questa situazione, e patteggia e basta, pure la presunzione di essere nel giusto...